sabato 8 ottobre 2011

La convivenza, una scelta d'onestà intellettuale


Convivenza more uxorio o famiglia di fatto

Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio.
Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi, l'ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.

La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilità che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.

Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:

la comunità di vita;
la stabilità temporale;
l'assenza del legame giuridico del matrimonio.
Attualmente la famiglia di fatto è prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco.
La convivenza more uxorio è come istituzione sociale tutelata in primo luogo dal dettato dell'art. 2 della Costituzione.

A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.

Le fonti di diritto interessate sono le seguenti:

D.L. n. 1726 del 27.10.1918: è possibile ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio;
art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto "more uxorio", nel periodo del concepimento;
art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958: considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto;
art. 1 L. n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le "coppie";
art. 30 L. n. 354/1975 (Riforma dell'ordinamento penitenziario): attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato "padre del concepito", quindi anche in presenza di convivenza more uxorio;
art. 44 L. n. 184/1983: permette in alcuni casi, l'adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto;
art. 17 L. n. 179/1992: permette la sostituzione, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.
20 settembre

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